Misure di sostegno finanziario alle famiglie

Sospensione rate mutuo prima casa

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione.
I recenti decreti emanati per l’emergenza Covid-19 hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di altre casistiche.

Lavoratori con restrizione dell’attività

I lavoratori che subiscono una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Chi rientra in questi criteri può beneficiare della moratoria per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% a causa della riduzione o dell’interruzione dell’attività per l’emergenza coronavirus possono accedere al “Fondo Gasparrini” e richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi.

Sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.
Non è necessario presentare l’ISEE.
Sempre per nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.”

I moduli e l’autocertificazione debitamente sottoscritti dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo 08515.bcc@actaliscertymail.it e per conoscenza via mail all’indirizzo della rispettiva filiale.

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Anticipazione Sociale Cassa Integrazione

La Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa aderisce alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali per l’anticipo dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.

Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:
•    i lavoratori, compresi soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca;
•    i dipendenti sospesi dal lavoro sia a zero ore sia non a zero ore, il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
•    i dipendenti appartenenti alla categoria artigiani: il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto tramite FSBA.

L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di € 1.400,00 (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).

Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.

A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:
•    l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Vedi foglio informativo della misura adottata dalla Banca della Valsassina

La presente informativa è aggiornata al 11 giugno 2020